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Cosa fare se il nostro cane aggredisce un altro cane

di Redazione Quattrozampe

Cane al cancello

La nostra amica Claudia ci scrive cosa è successo al suo cane. Purtroppo, per difendere il territorio, ha aggredito in modo leggero un cane che passava di fronte alla sua proprietà. Cosa fare in questi casi, cosa dice la legge? Ce lo spiega la nostra esperta legale, l’Avv. Lina Musumarra.

 

Gentile Avv. Musumarra,
un giorno il cane di mio figlio, Paco, era in giardino. In quel momento era presente mio marito che stava riordinando, mio padre e mio zio. Proprio quest’ultimo si era fermato a parlare vicino al cancello, lasciandolo semi aperto. In quel momento è passato davanti al cancello un cane di media taglia, Paco è riuscito a uscire e l’ha aggredito mentre la padrona, che ha cercato di difendere il suo cane, è stata leggermente morsa, giusto l’impronta di un dente sulla mano. Il nostro cane non è assicurato, io comunque sono subito intervenuta. Il cane della signora ha riportato ferite lievi.

Paco e stato portato all’ASL per la visita veterinaria dove è stato giudicato un cane non aggressivo e il veterinario ha detto che stava difendendo il territorio e voleva solo avvertire. Abbiamo pagato la sanzione e abbiamo assicurato la signora che provvedevamo a risarcire spese mediche da lei sostenute ma la signora si è rivolta ad un avvocato e mi ha detto che saremo chiamati dal giudice. Vorrei essere io considerata responsabile. Quali saranno le conseguenze penali ed economiche? Paco è un cane con solo 3 zampe e non aveva mai fatto male a nessuno.

Grazie per la risposta

Claudia

 

Gentile signora Claudia,
secondo la dinamica dei fatti come riportati, nei quali manca però l’indicazione se il cane aggredito sulla strada fosse o meno al guinzaglio, sotto il profilo penale si può richiamare l’art. 672 c.p. che prevede la sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 258 per il reato di omessa custodia e malgoverno di animali. Secondo l’orientamento prevalente della Cassazione (cfr., tra le altre, sez. IV, sentenza 14.09.2011,  n. 34070)  “il proprietario o detentore di un cane è tenuto a controllarlo in ogni momento, al fine di evitare che si creino situazioni di pericolo per i terzi, ed è in particolare tenuto a controllare i movimenti e gli spostamenti dell’animale, a prescindere da una sua aggressività già acclarata, ben potendo l’animale rivelarsi pericoloso per le particolari situazioni del caso concreto“.

Certamente potrà dimostrare che il cane non è aggressivo come certificato dalla visita veterinaria della ASL. Sotto un profilo civilistico, ai fini del risarcimento dei danni, si può invece richiamare l’art. 2052 c.c., in forza del quale il proprietario o il detentore dell’animale è responsabile dei danni cagionati dall’animale stesso, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. Trattasi di una forma di responsabilità oggettiva, in forza della quale il proprietario (o il detentore) non risponde per un proprio comportamento colposo, ma per la semplice relazione intercorrente tra lui e il cane.

Assoluta centralità riveste il profilo dell’accertamento del nesso causale, su cui viene a fondarsi questa forma di responsabilità. Una volta che risulta, infatti, accertato che il danno deriva dal comportamento del cane, il proprietario (o il detentore) di quest’ultimo si può liberare dalla relativa responsabilità soltanto provando il caso fortuito, ovvero un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso causale quale, ad esempio, lo stesso comportamento colposo del soggetto danneggiato che abbia da solo provocato il danno (che non ravviso però nel suo caso).


Saluti

Avv. Lina Musumarra
foto di Shutterstock

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