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Animali e condominio: materia infinita

di Redazione Quattrozampe

Animali e condominio: materia infinita

Le norme del regolamento (condominiale) non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. È quanto afferma l’art. 1138 del codice civile cosi come riformato dalla legge 220 del 2012 denominata “Riforma del Condominio”, in vigore dal 18/6/2013. Da sempre si è discusso se i regolamenti condominiali potessero vietare di tenere nel proprio appartamento animali di compagnia. Di recente è finalmente intervenuta la legge a regolamentare tale diritto. Vediamola insieme all’Avvocato Francesca Zambonin.

Legge efficace dall’entrata in vigore

Attenzione, però: questa legge ha efficacia a partire dalla sua entrata in vigore e non verrà quindi applicata ai rapporti condominiali sorti precedentemente.

Ciò significa che se il regolamento condominiale – già prima del 18 giugno 2013, ad esempio – vietava di detenere animali nella propria abitazione in condominio, non verrà annullato, ma tale divieto continuerà ad essere valido ed efficace. Anche nel vigore delle nuove regole introdotte dalla Riforma, il diritto di tenere nel proprio appartamento animali di compagnia non può essere illimitato, ma dovrà essere esercitato in modo da non violare le normali regole che governano la vita di una collettività come quella condominiale.

Rispetto di regole comuni

Più nello specifico, la possibilità di tenere un animale all’interno del proprio appartamento non significa che lo stesso potrà essere lasciato libero nelle parti comuni dello stabile, emanare cattivi odori o emettere in continuazione rumori molesti senza che alcuno possa obiettare. Occorre, infatti, rispettare le comuni regole di sicurezza e di buona educazione, impedendo che lo stesso possa causare danni a persone o cose. Il regolamento condominiale può ugualmente prevedere limitazioni al diritto di detenere animali in casa, giustificate da ragioni igienico-sanitarie: può, ad esempio, limitare il numero di animali detenibili nelle singole unità immobiliari, oppure limitare l’accesso degli animali in alcune zone comuni individuate, purché tali limiti non siano talmente stringenti da impedire, di fatto, la detenzione di animali, in violazione della norma di legge.

 

 

a cura di Avvocato Francesca Zambonin: info@iltuolegale.it, www.iltuolegale.it

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