Gli pesta la coda e Fido lo morde
Per la Cassazione è comunque responsabile il proprietario del cane. Ma non è sempre così. La stessa si esprime diversamente in un altro caso con la bici
L’ art 2052 del codice civile disciplina la responsabilità dei danni cagionati da animali e prevede che il proprietario del cane, o chi ne abbia temporaneamente la custodia, come per esempio un amico, un parente o il dog-sitter, sia responsabile dei danni causati dal pet, che sia custodito, fuggito o smarrito.

Danni e responsabilità oggettiva
Si tratta di una responsabilità di natura oggettiva, perché non si fonda su un comportamento o un’attività, commissiva od omissiva, di chi è responsabile dell’animale, ma su una relazione – di proprietà o di uso, anche temporaneo – intercorrente con l’animale e il nesso causale tra il fatto dell’animale stesso e il danno subìto dal terzo…
Articolo pubblicato su Quattro Zampe ottobre 2020
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