Leggi a tutela degli animali: quanto sono efficaci?

di Redazione Quattrozampe

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Sulla carta le leggi a tutela  degli animali d’affezione sembrano molto valide, ma nella loro applicazione rappresentano il teatro dell’assurdo. Ecco perché questo sistema controverso li danneggia, creando confusione nel rapporto con l’uomo

Di Federica Cuccagna, educatore cinofilo (riproduzione vietata)

L’Italia sembra una nazione all’avanguardia per le sue leggi a tutela degli animali. Diciamo che “sembra”… Come educatore cinofilo mi trovo ogni giorno in conflitto con me stessa, perché da un lato devo insegnare la corretta comunicazione con il cane per garantire innanzitutto il rispetto delle esigenze e dell’identità dell’animale: spiegare la mente del cane, l’importanza della relazione e dell’attenzione quotidiana, la responsabilità verso lo stesso e verso la società. E in questo mi aiuta tutta la normativa scaturita da anni di battaglie animaliste come l’obbligo del microchip, gli articoli del codice penale sul maltrattamento e l’abbandono, e tanto altro.

Guinzaglio e museruola

Dall’altro lato mi trovo un’ordinanza ministeriale,  che oltre ad obbligarmi ad usare il guinzaglio di un metro e mezzo (e mi pare anche giusto come prevenzione, malgrado la mia convinzione che ciò renda complicata l’interazione corretta tra i vari soggetti) mi chiede di portare la museruola senza specificare altro… e la precisione è necessaria perché l’80 per cento dei vigili urbani d’Italia non capisce la differenza tra un Bulldog, un Dogue de Bordeaux e un Boxer, cani con la canna nasale corta sofferenti già di loro in tema di respirazione, senza che sia necessaria una museruola per dar loro “la botta di grazia”.

Se porto a spasso un cane di questo tipo, comprensivo eventualmente anche di 70 kg di peso, ho il 99 per cento di possibilità che un ignorante lo possa identificare come cane pericoloso a prescindere. Malgrado il Molossoide in questione sia lo zerbino di casa, ho lo stesso obbligo di portare la museruola e, semmai, di doverla far indossare, pena la sanzione, al mio povero affannato amico a quattro zampe. Tra l’altro, i modelli di museruola disponibili in commercio per questo tipo di cane non sono neanche congeniali come possono esserlo per un Pastore Maremmano o un lupoide.

Coerenza innanzitutto

Ma passiamo ad altro, perché il teatro dell’assurdo è pieno zeppo di spunti di riflessione per le leggi a tutela degli animali d’affezione, in particolare cani e gatti e il loro concetto di spazio vitale. Ora qualcuno mi spieghi come mai se in un canile di qualsivoglia tipo o in una pensione in cui lo spazio del box è inferiore ai nove metri quadrati le autorità competenti possono sanzionare, giustamente, il proprietario della struttura. Ma se segnalo i cuccioli in vetrina di negozi a Roma, chiusi nelle teche di due metri quadrati dove sono detenuti notte e giorno, anche per mesi, coi faretti puntati e senza riparo per riposare, né per espletare i bisogni fisiologici lontano dal luogo in cui sdraiano, coi ragazzini che bussano sui vetri 12 ore al giorno… ebbene, le cosiddette autorità competenti spesso chiudono tutti e due gli occhi.

Svezzamento e formazione corretta del cucciolo

Perché? È ormai noto come i primi mesi, dallo svezzamento in avanti, siano fondamentali per la formazione corretta del cucciolo, la socializzazione inter-intraspecifica, la conoscenza del mondo esterno, dei rumori, degli odori… ma la legge italiana consente ai commercianti di animali di esporli senza limiti di tempo in vetrina (e la grandissima presa in giro è l’obbligo di posizionare le gabbie all’interno dell’esercizio commerciale, sempre gabbie sono) nel periodo sensibile della crescita.

Nel momento in cui autorizziamo l’esposizione e il commercio di un essere vivente come un oggetto, stiamo legittimando lo spettatore, il potenziale cliente, a considerare e detenere l’animale come oggetto e come tale a usarlo per i propri bisogni con le conseguenze disastrose che ne derivano. Se da un lato si parla di animale come essere vivente e tante belle parole, dall’altro la legge italiana paradossalmente ne consente la vendita dietro corrispettivo in denaro trasformando automaticamente in oggetto (confermando il concetto di bene mobile del codice civile) quell’essere vivente capace di soffrire, purché abbia una certificazione e un’età adeguata.

Codice penale e collare elettrico

Penso al codice penale che punisce il maltrattamento (evviva, evviva) ma ho uno strumento, il collare elettrico, per gli addetti anche chiamato “tele”, commercializzato come un televisore e usato liberamente perché neanche l’utilizzo è controllato e pertanto sanzionato a meno che non comporti evidenti e innegabili sevizie o incrudelimento senza necessità… Ma questa storia viene fuori quando Edoardo Stoppa va al pronto soccorso…e forse gli animalisti ignorano che il “tele” è uno strumento utilizzato comunemente in molti campi di addestramento d’Italia, come mezzo per raggiungere il cosiddetto “quarto di punto” per la preparazione di cani per le prove di lavoro. Nessuno controlla perché nessuno si può ribellare, in quanto le autorità competenti, in base alla legge vigente, dovrebbero trovare un cane mezzo fulminato nel momento in cui viene utilizzato il suddetto strumento o assistere personalmente a convulsioni e guaiti (perché ovviamente la legge non accetta sempre un video come prova se girato in una proprietà privata senza consenso, insomma anche in questo caso vince chi ha l’avvocato più capace ad usare la legge) che sia comprovato derivino dalla sofferenza.

Collare con le punte, strumento subdolo

Stesso discorso per il collare con le punte: se l’autorità competente trova il cane, con il proprietario o chi ne fa le veci in condizioni tali da dimostrare lesioni o sofferenza evidente, forse potrebbe applicare la norma sul maltrattamento ma, non essendone vietato l’uso qualora non procuri evidente sofferenza, essendo molto soggettivo il grado di sofferenza, il povero animale sarà costretto a eseguire una condotta perfetta dovuta alla paura e alla sofferenza che non può esternare in modo comprensibile all’essere umano medio, finché non fosse totalmente bucato dalle punte. E solo ad un attento esame di un veterinario responsabile sarebbe possibile provarlo, in quanto il collare con le punte in dentro, limate o meno, è uno strumento subdolo che non mostra i suoi effetti in superficie.

Se la legge consente l’interpretazione libera delle norme, in questi casi tutto diventa lecito se non esiste la prova del danno concreto e con ciò s’intende l’innegabile e palese sofferenza attuale dell’animale che a quel punto è già in condizioni pessime. In Italia per avere l’applicazione di una norma si deve arrivare ad avere il cane o gatto che sia già annientato, si noti bene, non psicologicamente, ma fisicamente.

Codice penale e abbandono

Meraviglioso l’articolo 727 del codice penale che punisce l’abbandono. Peccato che ogni giorno mi ritrovo a leggere appelli per cani lasciati in canile perché “gravi problemi di salute o familiari” impediscono di occuparsene, ora che il cucciolo ha dodici anni…o perché ingestibile. Questo, in realtà, è abbandono di animale autorizzato. Ed io, educatore cinofilo evoluto, con il mio fantastico bagaglio culturale di approccio cognitivo zooantropologico e tutte le mie belle convinzioni all’avanguardia, i miei seminari, corsi di aggiornamento, devo combattere con un sistema contorto e assurdo di leggi a tutela degli animali e bei principi che cozzano le une con gli altri, che contribuiscono ad accrescere la confusione sul corretto rapporto con gli animali d’affezione.

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