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Se il gatto rovina il divano…

di Claudia Taccani

Se il gatto rovina il divano

Chi paga i danni se siamo in affitto in una casa?

Diritti degli animali e contratti di locazione: cosa c’è da sapere per una serena convivenza con i nostri amici pelosi

Abbiamo più volte ricordato che il codice civile prevede il divieto di “vietare la detenzione di animali in condominio” riconoscendo, in tal modo, il diritto a vivere con il nostro amato pet. Ma nel contratto di locazione come funziona? In questo caso è la volontà delle parti a prevalere e, pertanto, il nostro proprietario di casa, non volendo animali, potrebbe far inserire il divieto nel contratto. Per questo motivo e per quieto vivere è importante sempre leggere prima di firmare il contratto che ci viene sottoposto e far modificare o cancellare eventuali clausole di dubbio contenuto. In caso di contestazione, infatti, non rimane che rinunciare alla casa presa in affitto o procedere per le vie legali.

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La giurisprudenza, per il momento, richiamando quanto affermatosi a livello comunitario in merito al riconoscimento di una maggiore sensibilità e valorizzazione del rapporto uomo-animale, ritiene inefficace una clausola, inserita in contratto, che vieta la detenzione di un animale. A questo proposito interessante e innovativa è l’interpretazione di Giulia Conte, giudice del Tribunale di Grosseto, in merito all’illiceità di una clausola che vieta la detenzione di un animale nel contratto di locazione.

Se il gatto rovina il divano: il caso di Monza

Ma cosa succede, invece, se l’animale domestico tenuto nella casa in locazione crea qualche danno? Un caso simile è approdato al Tribunale di Monza, l’oggetto della discordia consisteva in un danno al divano della casa data in locazione, presumibilmente causato dalla presenza del gatto. Nel caso specifico è bene sottolineare che la proprietaria dell’immobile (una società) aveva fatto inserire nel contratto di locazione una clausola riguardante il divieto di tenere animali che potessero causare danni: per questo motivo contestava ai propri conduttori (affittuari, per intenderci), al momento della riconsegna dell’immobile, la presenza di danni al divano.

Se il gatto rovina il divano: chi paga i danni?

Mancano le prove del danno economico

Tuttavia, come si legge nel dispositivo del giudice, la proprietà non ha fornito alcuna prova che i danni riscontrati (riprodotti nella documentazione fotografica) le abbiano cagionato un danno economico e, pertanto, pur sussistendo un inadempimento del contratto non vi è obbligo al risarcimento se, in concreto, appunto, non ne è derivato un danno. Attenzione, comunque, a prescindere dal caso interessante sopra descritto: qualora l’animale “ospitato” nella casa in locazione dovesse in concreto causare dei danni effettivamente provati, il relativo proprietario o detentore ovviamente ne dovrebbero rispondere mediante risarcimento.

Leggere bene prima le condizioni

Come abbiamo scritto in premessa, è sempre opportuno leggere attentamente la proposta contrattuale – di locazione e a maggior ragione di vendita – congiuntamente al regolamento condominiale dell’immobile in cui vogliamo andare a vivere. Una volta sottoscritto il contratto e, quindi, accettate le relative clausole, in caso di controversia dovremmo necessariamente procedere per vie legali o dare disdetta del contratto, ma nel rispetto del termine di preavviso. La detenzione del nostro animale che cagioni danni a cose altrui ci renderebbe responsabili per legge ma, attenzione, come nel caso raccontato, la violazione degli accordi contrattuali può obbligare al risarcimento solo se ne è derivato nel concreto un danno che non è mai presunto.

Rispettare le cose altrui è un dovere civico

Vogliamo aggiungere, tuttavia, al di là dei consigli legali, che rispettare le cose altrui è un dovere civico, ancor più che legale, anche per evitare che i nostri animali domestici possano diventare, indirettamente e involontariamente, l’oggetto della discordia.

Articolo pubblicato su Quattro Zampe novembre 2020

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Approfondimenti

Claudia Taccani
Avvocato e responsabile
Sportello legale Oipa
sportellolegale@oipa.org
www.oipa.org

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