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Ogni sindaco è responsabile degli animali “vaganti”

di Maria Paola Gianni

randagio

Anche quest’estate è trascorsa lasciandosi dietro un pesante carico in fatto di abbandoni e randagismo. Sebbene siano state lanciate iniziative interessanti e i dati sugli abbandoni si siano dimostrati meno pesanti rispetto agli anni scorsi (ma non in tutti i casi), la situazione è comunque critica e sono sempre moltissimi i randagi in giro per le nostre città. I volontari non ce la fanno, le associazioni sono sempre con l’acqua alla gola. E le istituzioni…?

Responsabilità del sindaco

Nel nostro Paese la tutela degli animali e la lotta al randagismo sono principi fondamentali sanciti dal punto di vista normativo sin dal 1991, anno in cui è stata emanata la legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, che enuncia il principio generale secondo il quale “lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”. Vediamo le competenze e le responsabilità:

  • Attuazione di piani di controllo delle nascite di cani e di gatti.
  • Risanamento dei canili comunali e costruzione di rifugi per cani.
  • Gestione dei canili e gattili direttamente o tramite convenzioni con associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati.
  • Organizzazione, congiuntamente alle Asl, di percorsi formativi per i proprietari di cani con conseguente rilascio di specifica attestazione denominata “patentino”, anche in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie, quelle di protezione degli animali e gli educatori cinofili.
  • Individuazione, in collaborazione con i servizi veterinari, dei proprietari di cani soggetti all’obbligo di svolgimento dei percorsi formativi.
  • Identificazione e registrazione in anagrafe canina, tramite il Servizio Veterinario pubblico, dei cani rinvenuti sul territorio e di quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate.
  • Dotazione alla Polizia locale, di almeno un dispositivo di lettura di microchip iso-compatibile.
  • In caso di avvelenamento di un animale di specie domestica o selvatica, il sindaco deve:

1) Impartire immediate disposizioni per l’apertura di un’indagine in collaborazione con le altre Autorità competenti;
2) Provvedere, entro 48 ore dall’accertamento della violazione, ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell’area interessata dall’avvelenamento;
3) Far segnalare con apposita cartellonistica, l’area di pericolo;
4) Predisporre e intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte.

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fonte: www.salute.gov.it

a cura di Maria Paola Gianni

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